Art. 63.
(Causa speciale di non punibilità).

      1. Al fine di consentire l'emersione dei fatti illeciti commessi a causa del servizio o

 

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in occasione del servizio da personale addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato, o ad altri corpi od organismi dello Stato, l'autorità giudiziaria dichiara non punibili coloro che, fino alla data del 31 dicembre 1993, risultino implicati in reati che non possono essere oggetto di segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della presente legge, qualora abbiano fornito piena e soddisfacente collaborazione con la Commissione di cui all'articolo 64, nell'ambito della procedura prevista dalla presente sezione.